Il 7 maggio 2024 è entrato in vigore l’European Media Freedom Act, una nuova serie di norme per proteggere l’indipendenza e il pluralismo dei media. Si tratta del REGOLAMENTO (UE) 2024/1083 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 aprile 2024 che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media).
Il regolamento fornisce garanzie contro le interferenze politiche nelle decisioni editoriali e contro la sorveglianza dei giornalisti. Il Regolamento garantisce che i media possano operare più facilmente nel mercato interno e online. Inoltre, il regolamento mira anche a garantire l’indipendenza e il finanziamento stabile dei media del servizio pubblico, nonché la trasparenza sia della proprietà dei media che dell’allocazione della propaganda statale.
Fra le considerazioni che hanno dato origine al Regolamento vi sono, ad esempio:
- il ruolo cruciale che giocano i media indipendenti nel mercato interno che consentono anche ai cittadini e alle imprese di accedere a una varietà di opinioni e fonti di informazione affidabili;
- il ruolo unico dei servizi di media nella tutela della libertà e del pluralismo che sono pilastri principali della democrazia e dello Stato di diritto;
- un mercato interno dei servizi di media non sufficientemente integrato e soggetto a una serie di fallimenti del mercato sempre più numerosi a causa della digitalizzazione (esistenza di piattaforme online globali chefungono da punti di accesso ai contenuti mediatici, con determinati modelli commerciali che tendono a basarsi sulla disintermediazione dell’accesso ai servizi di media e ad amplificare la polarizzazione dei contenuti e la disinformazione;
- la frammentazione delle norme e degli approcci che caratterizza il mercato dei media nell’Unione incide negativamente, in varia misura, sulle condizioni di esercizio delle attività economiche nel mercato interno da parte dei fornitori di servizi di media in diversi settori, compresi quelli degli audiovisivi, della radio e della stampa, e compromette la loro capacità di operare in modo efficiente a livello transfrontaliero o di stabilire attività in altri Stati membri;
- la tutela della capacità dei giornalisti di raccogliere, verificare e analizzare le informazioni, in particolare quelle trasmesse o comunicate in via confidenziale, sia offline che online, che riguardano le fonti giornalistiche o ne possono consentire l’identificazione;
- i software di sorveglianza intrusiva, compreso in particolare quello che viene comunemente definito «spyware», rappresentano una forma particolarmente invasiva di sorveglianza nei confronti dei professionisti dei media e delle loro fonti;
- l’accesso ai fondi pubblici destinati alla pubblicità statale e ai contratti di fornitura o di servizi dovrebbe essere concesso in modo non discriminatorio a qualsiasi fornitore di servizi di media o fornitore di piattaforme online di qualsiasi Stato membro che sia in grado di raggiungere adeguatamente, del tutto o in parte, il pubblico interessato, Al fine di garantire pari opportunità nel mercato interno.
Nel capo II del Regolamento vengono definiti i diritti e doveri dei fornitori di servizi e dei destinatari dei servizi. Gli Stati membri, da un lato, rispettano il diritto dei destinatari dei servizi e, dall’altro, rispettano i diritti dei fornitori di servizi. Per i destinatari dei servizi di media viene rispettato il diritto di avere accesso a una pluralità di contenuti mediatici editorialmente indipendenti che garantiscono l’esistenza di condizioni quadro conformi al regolamento per salvaguardare tale diritto, a beneficio di un dibattito libero e democratico. Nell’articolo 4 del Regolamento sono enunciati i diritti dei fornitori di servizi di media come, ad esempio, il diritto di esercitare le loro attività economiche nel mercato interno senza restrizioni che non siano quelle consentite a norma del diritto dell’Unione. L’articolo 5 definisce le garanzie per il funzionamento indipendente dei fornitori di media di servizio pubblico. L’articolo 6 riguarda i doveri dei fornitori di servizi di media come, ad esempio, l’accesso ai destinatari dei loro servizi informazioni aggiornate concernenti determinati dati aziendali. Il Capo III riguarda il quadro di riferimento per la cooperazione normativa e per il buon funzionamento del mercato interno dei servizi di media. Nel Capo IV sono riportate le disposizioni finali.
Fonti:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401083
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