Pubblicata la seconda bozza del Codice di Condotta per la trasparenza dei contenuti generati dall’IA
Il 5 marzo 2026 , la Commissione Europea ha pubblicato la seconda bozza del Codice di Condotta sulla Trasparenza dei Contenuti Generati dall’Intelligenza Artificiale, un documento chiave che stabilisce le regole per identificare e marchiare i contenuti prodotti da sistemi di IA, in attuazione dell’articolo 50 dell’AI Act europeo. La versione finale è attesa entro inizio giugno 2026, con le nuove norme che entreranno in vigore il 2 agosto 2026.
Perché è importante
Con la proliferazione dei sistemi di IA generativa, diventa sempre più difficile distinguere i contenuti prodotti da un algoritmo da quelli di origine umana. Immagini, video, audio e testi sintetici circolano online a ritmi senza precedenti, alimentando rischi concreti: disinformazione, frodi, impersonificazione e manipolazione del dibattito pubblico.
Il Codice di Condotta punta a rispondere a queste sfide imponendo obblighi chiari ai fornitori di sistemi IA generativi e ai deployer — ovvero i soggetti che utilizzano questi sistemi per produrre e distribuire contenuti al pubblico.
Le due anime del Codice
Il documento, redatto da esperti indipendenti e frutto di centinaia di contributi da parte di industria, accademia e società civile, si articola in due sezioni distinte.
Sezione 1 — Marcatura e rilevamento (per i fornitori)
La prima sezione riguarda i fornitori di sistemi IA generativi e introduce un approccio a doppio livello di marcatura dei contenuti:
- Metadati digitalmente firmati: ogni contenuto generato o manipolato da un’IA (audio, immagine, video, testo) dovrà essere accompagnato da metadati sicuri, firmati digitalmente e con timestamp, che ne attestino l’origine artificiale.
- Watermark impercettpibile: in aggiunta ai metadati, i contenuti dovranno incorporare una filigrana invisibile direttamente intessuta nel contenuto, difficile da rimuovere senza degradarne la qualità. È prevista anche una seconda filigrana pubblica e leggibile per facilitare la verifica anche quando i metadati vengono rimossi.
Come misura opzionale, i fornitori potranno anche adottare meccanismi di fingerprinting o logging per i contenuti generati.
Tutti i sistemi di marcatura dovranno rispettare quattro requisiti fondamentali, come previsto dall’articolo 50(2) dell’AI Act: efficacia, interoperabilità, robustezza e affidabilità. Dovranno inoltre essere accompagnati da strumenti di rilevamento gratuiti, accessibili a deployer, utenti finali, ricercatori, fact-checker e autorità competenti.
Sezione 2 — Etichettatura dei deepfake e dei testi pubblicati (per i deployer)
La seconda sezione si rivolge a chi utilizza sistemi IA per produrre deepfake — contenuti audio, video o immagini che raffigurano persone, luoghi o eventi reali in modo realistico ma artificiale — oppure testi pubblicati su questioni di interesse pubblico senza supervisione editoriale umana.
In questi casi, il Codice richiede un’etichettatura chiara e percettibile, da apporre al momento della prima esposizione del pubblico al contenuto. I requisiti si articolano per tipo di media:
- Video in tempo reale: icona o disclaimer audio durante tutta l’esposizione, o almeno all’inizio e a intervalli regolari.
- Video non in tempo reale: icona persistente dall’inizio, o ripetuta a intervalli (soprattutto per video lunghi).
- Immagini: etichetta sempre visibile, ben distinguibile dal contenuto.
- Audio: disclaimer verbale all’inizio, e per contenuti lunghi, a intervalli regolari e in chiusura.
- Testi: icona o etichetta in posizione prominente, sopra o vicino al titolo.
Nasce l’icona europea “AI”
Una delle novità più visibili del secondo bozza è la proposta di una icona europea standardizzata per i contenuti generati dall’IA. Il simbolo, basato sull’acronimo “AI” in caratteri maiuscoli, sarà distribuito gratuitamente sotto licenza aperta (European Union Public Licence) e potrà essere adottato volontariamente da tutti i deployer.
La Commissione ha già pubblicato due versioni di prova dell’icona — una circolare su fondo nero, l’altra con una stella stilizzata e bordo rettangolare — che saranno ulteriormente testate con gli stakeholder nelle prossime settimane.
È prevista anche la creazione di un task force dedicato, facilitato dall’AI Office, per sviluppare una versione interattiva dell’icona con un “secondo livello” informativo: cliccando o passando sopra all’icona, l’utente potrà accedere a dettagli specifici su cosa è stato generato o modificato dall’IA.
Più flessibilità, meno oneri
Rispetto alla prima bozza, questo secondo documento introduce maggiore flessibilità per i firmatari e riduce il carico di compliance, specialmente per le PMI e le startup. Diversi obblighi sono stati trasformati in misure volontarie, e viene riconosciuto esplicitamente che per le piccole imprese sono ammesse modalità di conformità semplificate.
Viene anche confermato che per le opere artistiche, satiriche, creative o funzionali, gli obblighi di disclosure si applicano in modo proporzionato, senza ostacolare la fruizione dell’opera.
Prossimi passi
Le osservazioni sulla seconda bozza potranno essere presentate dai partecipanti e osservatori al processo tramite EUSurvey entro il 30 marzo 2026 (ore 22:00 CET). Seguiranno ulteriori workshop con gli stakeholder nel mese di marzo, prima della stesura della versione finale del Codice, prevista per inizio giugno 2026.
Le regole sulla trasparenza dei contenuti generati dall’IA diventeranno applicabili il 2 agosto 2026, data che segnerà un momento cruciale per l’implementazione dell’AI Act nell’Unione Europea.

